Descrizione
“Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a
condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la
non ammissione alla classe successiva” (art. 1, c. 1 lettera l del DPR 135/2025 “Regolamento recante modifiche al DPR 122/2009, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione”.